Nuovo regolamento cosmetici 2013

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A partire dall'11 luglio 2013, il presente regolamento sostituir à la direttiva «cosmetici», che consentiva fino ad oggi la libera circolazione dei prodotti, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e l'etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre la valutazione della sicurezza dei prodotti e il divieto degli esperimenti sugli animali.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

SINTESI

prodotti cosmetici sono sostanze * o miscele di sostanze destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, unghie, ecc.), oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.

Questi prodotti, se conformi al presente regolamento, sono posti in libera circolazione nel mercato interno.

Vigilanza sul mercato

Per ogni prodotto immesso sul mercato deve essere designata una persona responsabile all'interno della Comunità. Tale persona garantisce la conformità dei prodotti alle disposizioni del regolamento. In particolare garantisce il rispetto degli obblighi di protezione della salute, di sicurezza e di informazione dei consumatori. Essa tiene e mette a disposizione delle autorità pubbliche una documentazione informativa sui prodotti.

Per garantire la tracciabilità del prodotto, la persona responsabile deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico: per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.

In caso di non conformità di un prodotto, la persona responsabile adotta tutti i provvedimenti per rendere conforme il prodotto, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in fabbrica in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile. Se la persona responsabile non adotta tutti gli adeguati provvedimenti, le autorità nazionali competenti possono adottare le misure correttive necessarie.

Se un prodotto, conforme ai requisiti del regolamento, presenta o potrebbe presentare un rischio grave per la salute umana, l'autorità nazionale competente adotta tutti i provvedimenti necessari per ritirare, richiamare o limitare la disponibilità di tale prodotto sul mercato.

Limitazioni di talune sostanze

Gli allegati al presente regolamento riportano un elenco di sostanze il cui impiego è vietato (allegato II) o limitato (allegato III) nei prodotti cosmetici. Sono altresì vietati alcuni coloranti (diversi da quelli dell'allegato IV), conservanti (diversi da quelli dell'allegato V) e filtri UV (diversi da quelli dell'allegato VI).

Il regolamento vieta l'impiego delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), salvo casi eccezionali. Prevede un elevato livello di protezione della salute umana in caso di impiego di nanomateriali nei prodotti cosmetici.

Informazione del consumatore

L’etichettatura dei prodotti contribuisce alla tutela dei consumatori. I recipienti o l'imballaggio devono infatti riportare indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Tali informazioni riguardano:

  • il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile del prodotto;
  • il paese di origine dei prodotti importati;
  • il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;
  • la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;
  • le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;
  • il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;
  • l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.

La lingua nella quale vanno indicate le informazioni è determinata dallo Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.

Sperimentazione animale

La sperimentazione animale va sostituita con metodi alternativi. Il regolamento vieta la realizzazione di sperimentazioni animali all'interno dell'Unione europea per:

  • i prodotti finiti;
  • gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti.

Il regolamento vieta altresì l'immissione sul mercato europeo di:

  • prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale;
  • prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale.

13. È prevista una deroga al divieto di immissione sul mercato fino all'11 marzo 2013 per testare la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica * dei prodotti.

In circostanze eccezionali, qualora un ingrediente ampiamente utilizzato che non può essere sostituito susciti gravi preoccupazioni, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga, previa consultazione del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC).

Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici (DE) (EN) (FR).

Contesto

Il presente regolamento applica una rifusione della direttiva 76/768/CEE in ragione delle numerose modifiche ad essa apportate e delle nuove modifiche che si richiedevano.

Il nuovo regolamento sarà applicabile nel 2013, tuttavia talune delle sue disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2010: esse riguardano le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

 


fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0013_it.htm