
la Cien è cruelty free?
-
- Messaggi: 48
- Iscritto il: mercoledì 08 settembre, 2010 21:33
e io queste cerco, però che siano economiche.. non è per cattiveria o tirchieria (così si dice?
), però non posso permettermi di spendere 10 euro per uno shampoo che finisco in 2 o 3 settimane.. poi non è solo lo shampoo. ma balsamo, bagnoschiuma e così via..

- a volte la follia sembra l'unica via per la felicità.
-
- Messaggi: 48
- Iscritto il: mercoledì 08 settembre, 2010 21:33
Artemisia potresti spiegarti meglio, così magari ci campiamo qualcosa anche noiArtemisiaShell ha scritto:cmq mi sono informata meglio...è tutta una bufala purtroppo...

Mantieni questo forum un luogo civile: segui il regolamento!

- trebisonda
- Messaggi: 7994
- Iscritto il: domenica 05 aprile, 2009 11:38
scusate, bloccatemi subito se sbaglio eh, ma io sapevo che per legge nessun prodotto finito può essere testato su animali... quindi il decantarlo come fosse un gran pregio in realtà non ha molto senso, perchè è semplicemente un attenersi alle regole... Quello che voglio dire è che anche se non c'è scritto "prodotto non testato su animali" non è che ci sia da preoccuparsi... Insomma, si spera che chiunque, anche chi mette ingredienti orridi nei cosmetici, si attenga comunque alle leggi e non testi i suoi prodotti sugli animali...
ho detto una fesseria?? (sono pronta a
e
)
ho detto una fesseria?? (sono pronta a


"I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed". (K.D.C., 1967-1994)
My blog: http://pixel3v.wordpress.com/
My blog: http://pixel3v.wordpress.com/
Dunque su questo argomento mi sono informata molto, non è detto però ke io abbia capito tutto ma cmq dico quello che so se poi qualcun'altra ne sa di più ben venga!! La certificazione della LAV non testato non significa ke le materie prime non siano state testate (e questo credo che ormai si sappia) perchè per legge tutti gli ingredienti nuovi hanno l'obbligo di legge di essere testati sugli animali!! Perciò io per esempio che compro solo prodotti cruelty free non significa che nessun animale è stato torturato ma significa ke il prodotto ke sto comprando è formato da ingredienti che sono già stati testati tempo fa e che quindi non rivengono testati. Perciò non incremento la vivisezione e altri test/torture. Per esempio se compro un prodotto L'Oreal (che sono tra i peggiori in fatto di test su animali) e decantano un ingrediente innovativo per tal crema state certe ke questa nuova sostanza è stata testata. Perciò un appello personale ke faccio cercate il più possibile di non comprare da queste ditte perchè davvero io ho letto i vari test ke fanno su queste povere bestiole e c'è da inorridire!!
http://www.salute.gov.it/cosmetici/pagi ... mentazione
Sperimentazione sugli animali
La principale novità introdotta dalla direttiva 2003/15/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 50/2005, che modifica la Legge 713/86, è rappresentata dalla fissazione di un quadro normativo volto alla graduale soppressione della sperimentazione sugli animali.
Le nuove disposizioni in materia vietano di sperimentare i prodotti cosmetici finiti e gli ingredienti cosmetici sugli animali (divieto di sperimentazione) e di immettere sul mercato comunitario prodotti cosmetici finiti e ingredienti, presenti nei prodotti cosmetici, che sono stati sperimentati su animali (divieto di commercializzazione).
L’introduzione di tali divieti è così articolata:
* divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti
* divieto di sperimentazione sui prodotti finiti
* divieto di commercializzazione
Divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti
L’entrata in vigore del divieto non è ancorata ad una data prestabilita, si tratta di un divieto che troverà attuazione in via graduale, infatti ai sensi dell’articolo 2 bis della Legge 11 ottobre 1986, n. 713, l’immissione sul mercato europeo non sarà più consentita allorché siano stati convalidati ed adottati a livello comunitario dei metodi alternativi alla sperimentazione animale.
I metodi di sperimentazione alternativi devono essere applicati non appena inclusi nell’Allegato V della Direttiva 67/548/CEE o nell’Allegato VIII della Legge 713/86.
L'allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM - European Centre for the Validation of Alternative Methods) del Centro comune di ricerca, che rispondano ai requisiti di legge e che non riguardino esperimenti per la determinazione della tossicità e dell'ecotossicità. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorrerà indicare per ciascun metodo alternativo se sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.
La Commissione europea, in base allo sviluppo della convalida di tali metodi alternativi, adotterà dei calendari per la graduale soppressione dei vari esperimenti animali, come stabilito nel comma 2 dell’articolo 4 bis della Direttiva 76/768/CEE.
Nella direttiva è anche fissato un periodo massimo per l’attuazione del divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti, ovvero 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE, quindi 11 marzo 2009.
Per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica il limite per l’attuazione è stabilito in 10 anni, quindi 11 marzo 2013.
Il disposto dell’articolo 2 bis, comma 2, della Legge 713/86 assicura il rispetto di ogni determinazione comunitaria in materia.
Divieto di sperimentazione sui prodotti finiti
Il divieto è stato attuato immediatamente dall’entrata in vigore del Decreto legislativo del 15 febbraio 2005 n. 50, ovvero dal 16 aprile 2005.
Divieto di commercializzazione
Il divieto di immissione sul mercato si può specificare in:
* divieto di immettere sul mercato prodotti finiti oggetto di sperimentazioni animali
* divieto di immettere sul mercato prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali
L'immissione sul mercato, sia di prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale, sia di prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale è vietata nel caso in cui sia stato già convalidato e adottato a livello comunitario un metodo di sperimentazione alternativo rispetto a quello adoperato.
Per l’entrata in vigore di questi divieti valgono perciò le modalità e i termini stabiliti per il divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti in relazione alla sua sostituzione con metodi di sperimentazione alternativi.
E’ prevista, infine, la possibilità di derogare a tali divieti solo in casi eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico, previo parere della stessa Commissione europea.
L'ndicazione sulla confezione o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che il prodotto è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale è consentita solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali né sul prodotto finito o sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.
Per approfondire consulta la sezione Etichettatura.
Sperimentazione sugli animali
La principale novità introdotta dalla direttiva 2003/15/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 50/2005, che modifica la Legge 713/86, è rappresentata dalla fissazione di un quadro normativo volto alla graduale soppressione della sperimentazione sugli animali.
Le nuove disposizioni in materia vietano di sperimentare i prodotti cosmetici finiti e gli ingredienti cosmetici sugli animali (divieto di sperimentazione) e di immettere sul mercato comunitario prodotti cosmetici finiti e ingredienti, presenti nei prodotti cosmetici, che sono stati sperimentati su animali (divieto di commercializzazione).
L’introduzione di tali divieti è così articolata:
* divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti
* divieto di sperimentazione sui prodotti finiti
* divieto di commercializzazione
Divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti
L’entrata in vigore del divieto non è ancorata ad una data prestabilita, si tratta di un divieto che troverà attuazione in via graduale, infatti ai sensi dell’articolo 2 bis della Legge 11 ottobre 1986, n. 713, l’immissione sul mercato europeo non sarà più consentita allorché siano stati convalidati ed adottati a livello comunitario dei metodi alternativi alla sperimentazione animale.
I metodi di sperimentazione alternativi devono essere applicati non appena inclusi nell’Allegato V della Direttiva 67/548/CEE o nell’Allegato VIII della Legge 713/86.
L'allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM - European Centre for the Validation of Alternative Methods) del Centro comune di ricerca, che rispondano ai requisiti di legge e che non riguardino esperimenti per la determinazione della tossicità e dell'ecotossicità. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorrerà indicare per ciascun metodo alternativo se sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.
La Commissione europea, in base allo sviluppo della convalida di tali metodi alternativi, adotterà dei calendari per la graduale soppressione dei vari esperimenti animali, come stabilito nel comma 2 dell’articolo 4 bis della Direttiva 76/768/CEE.
Nella direttiva è anche fissato un periodo massimo per l’attuazione del divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti, ovvero 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE, quindi 11 marzo 2009.
Per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica il limite per l’attuazione è stabilito in 10 anni, quindi 11 marzo 2013.
Il disposto dell’articolo 2 bis, comma 2, della Legge 713/86 assicura il rispetto di ogni determinazione comunitaria in materia.
Divieto di sperimentazione sui prodotti finiti
Il divieto è stato attuato immediatamente dall’entrata in vigore del Decreto legislativo del 15 febbraio 2005 n. 50, ovvero dal 16 aprile 2005.
Divieto di commercializzazione
Il divieto di immissione sul mercato si può specificare in:
* divieto di immettere sul mercato prodotti finiti oggetto di sperimentazioni animali
* divieto di immettere sul mercato prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali
L'immissione sul mercato, sia di prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale, sia di prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale è vietata nel caso in cui sia stato già convalidato e adottato a livello comunitario un metodo di sperimentazione alternativo rispetto a quello adoperato.
Per l’entrata in vigore di questi divieti valgono perciò le modalità e i termini stabiliti per il divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti in relazione alla sua sostituzione con metodi di sperimentazione alternativi.
E’ prevista, infine, la possibilità di derogare a tali divieti solo in casi eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico, previo parere della stessa Commissione europea.
L'ndicazione sulla confezione o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che il prodotto è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale è consentita solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali né sul prodotto finito o sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.
Per approfondire consulta la sezione Etichettatura.
Tutto per un'unica meraviglia.
-
- Messaggi: 48
- Iscritto il: mercoledì 08 settembre, 2010 21:33
LEGGETE BENE QUI ---> http://capellidifata.it/forum/index.php ... 184.0.html
- a volte la follia sembra l'unica via per la felicità.
-
- Messaggi: 48
- Iscritto il: mercoledì 08 settembre, 2010 21:33
uff... comunque c'è scritto che anche se le ditte aderiscono al marchio "cruelty free" nessuno le controlla e ti garantesce nulla. In alcuni INCI di aziende dichiaratesi Cruelty free per esempio dal 2005, troverai ingredienti testati nel 2008...come si spiega??? E poi ogni non so quanti anni c'è la legge europera "reach" che impone di ritestare tutti gli ingredienti già testati in passato. MA ALLORA CI PRENDONO IN GIRO??
- a volte la follia sembra l'unica via per la felicità.