Regolamento (CE) 1223/2009

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Il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, è stato pubblicato il nuovo
regolamento sui cosmetici, approvato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, allo scopo di armonizzare le disposizioni già
esistenti in materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ.
mod.). 

Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a decorrere
dall’11 luglio 2013 ad eccezione delle norme relative ai
seguenti aspetti:

  • Sostanze CMR- le disposizioni contenute
    nel’articolo 15 si applicano a decorrere dal 1°
    dicembre 2010 unitamente alle disposizioni degli
    articoli 14, 31 e 32 se necessari all’applicazione
    dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2 – si tratta come
    già detto della proposta di un nuovo un sistema di gestione
    del rischio per le sostanze CMR 1A o 1B – ai sensi
    dell’Allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 -
    e 2 che consente, a condizioni estremamente severe l'impiego di tali
    sostanze qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico
    dei prodotti di consumo (SCCP); 

  • Nanomateriali - per i prodotti cosmetici contenenti
    nanomateriali immessi sul mercato prima dell’11 gennaio 2013
    la persone responsabile dovrà effettuare la notifica in
    formato elettronico tra l’11 gennaio 2013 e l’11
    luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all’articolo 13
    del medesimo Regolamento.

SCOPI

  • eliminare la incertezze e le incoerenze giuridiche dovute
    all’elevato numero di emendamenti che la direttiva ha subito
    nel corso dei decenni; 

  • armonizzare la procedura di immissione sul mercato dei
    prodotti cosmetici ad oggi presenta diversa da Stato a Stato; 

  • garantire maggiore certezza ed uniformità di
    interpretazione attraverso l’introduzione di un set di
    definizioni base, finora assenti;

  • evitare divergenze nei recepimenti nazionali da parte dei
    vari Stati membri che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto ma
    gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi;

  • garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato
    dell'Unione siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore.

NOVITA’ PRINCIPALI

  • Set di definizioni (articolo 2)
    E’ stato inserito un set di definizioni finora assente. A
    titolo meramente esemplificativo, si richiama l’importanza
    dell’introduzione delle definizioni di immissione e messa a
    disposizione sul mercato, sul mercato o di fabbricante e distributore
    che nel corso degli anni avevano dato vita ad un acceso dibattito
    interpretativo; 

  • Valutazione della sicurezza dei cosmetici
    (articolo 10)

    In passato non venivano specificate le informazioni che la valutazione
    della sicurezza doveva contenere ora l’elemento cruciale del
    nuovo testo è il chiarimento in merito alle informazioni che
    devono essere contenute nella valutazione della sicurezza del prodotto
    cosmetico. 

  • Notifica centralizzata (articolo 13)
    Coerentemente con l’obiettivo di armonizzare
    le diverse normative nazionali riguardanti la procedura di immissione
    sul mercato si è prevista una notifica centralizzata e in
    formato elettronico alla Commissione europea, contenente una serie di
    informazioni stabilite. Al momento dell’immissione sul
    mercato è previsto l’invio sempre alla Commissione
    anche dell’etichetta e dell’eventuale fotografia
    del prodotto. 

  • Sostanze CMR (articolo 15)
    Finora le sostanze CMR 1 e 2 venivano automaticamente vietate nei
    prodotti cosmetici. Le sostanze CMR 3 venivano vietate
    finché il Comitato scientifico, sulla base dei dati relativi
    all'esposizione, non concludesse che la sostanza in questione
    è sicura ai fini dell'impiego nei prodotti cosmetici.
    L’articolo 15 intende proporre un sistema di gestione del
    rischio per le sostanze CMR 1A o 1B – ai sensi
    dell’Allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 -
    e 2 che consente, a condizioni estremamente severe l'impiego di tali
    sostanze qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico
    dei prodotti di consumo (SCCP). 

  • Nanomateriali (articolo 16)
    Per i prodotti contenenti nanomateriali è prevista una
    notifica contenente anche una serie d'informazioni circa gli stessi
    nano materiali come la dimensione delle particelle e le
    proprietà fisiche e chimiche, una stima della
    quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il
    profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di
    esposizione ragionevolmente prevedibili che va presentata 6 mesi prima
    dell’immissione sul mercato. Inoltre, nell'elenco degli
    ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovrà
    figurare chiaramente la presenza di nanomateriali.
    Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione
    metterà a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali
    utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato. 

  • Etichettatura
    Nell'etichetta dei cosmetici, non dovranno essere impiegati diciture,
    denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno,
    «che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o
    funzioni che non possiedono». Come richiesto dai deputati del
    Parlamento europeo, la Commissione dovrà anche stabilire un
    piano d'azione, in cooperazione con gli Stati membri, riguardante le
    dichiarazioni ("claims") figuranti sui cosmetici e fissare le
    priorità per determinare criteri comuni che giustificano il
    loro uso. Dovrà poi adottare un elenco di criteri comuni per
    le dichiarazioni che possono essere utilizzate sui prodotti
    cosmetici. 

  • Sorveglianza del mercato (articolo 22)
    gli Stati membri dovranno anche realizzare i dovuti controlli su scala
    adeguata dei prodotti e degli operatori economici, tramite la
    documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test
    fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati. Dovranno poi
    vigilare sul rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione
    e conferire alle autorità di vigilanza del mercato le
    competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire loro
    di espletare i loro compiti in modo adeguato. Infine, per contribuire a
    semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne
    l’efficienza, occorrerà inoltre garantire la
    rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di
    fornitura.

Consulta il Regolamento 1223/2009