Regolamento (CE) 1223/2009
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- Categoria: Articoli di varia ecologia
- Pubblicato: Martedì, 19 Ottobre 2010 09:03
- Scritto da Barbara Righini
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Il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, è stato pubblicato il nuovo
regolamento sui cosmetici, approvato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, allo scopo di armonizzare le disposizioni già
esistenti in materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ.
mod.).
Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a decorrere
dall’11 luglio 2013 ad eccezione delle norme relative ai
seguenti aspetti:
- Sostanze CMR- le disposizioni contenute
nel’articolo 15 si applicano a decorrere dal 1°
dicembre 2010 unitamente alle disposizioni degli
articoli 14, 31 e 32 se necessari all’applicazione
dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2 – si tratta come
già detto della proposta di un nuovo un sistema di gestione
del rischio per le sostanze CMR 1A o 1B – ai sensi
dell’Allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 -
e 2 che consente, a condizioni estremamente severe l'impiego di tali
sostanze qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico
dei prodotti di consumo (SCCP);
- Nanomateriali - per i prodotti cosmetici contenenti
nanomateriali immessi sul mercato prima dell’11 gennaio 2013
la persone responsabile dovrà effettuare la notifica in
formato elettronico tra l’11 gennaio 2013 e l’11
luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all’articolo 13
del medesimo Regolamento.
SCOPI
- eliminare la incertezze e le incoerenze giuridiche dovute
all’elevato numero di emendamenti che la direttiva ha subito
nel corso dei decenni;
- armonizzare la procedura di immissione sul mercato dei
prodotti cosmetici ad oggi presenta diversa da Stato a Stato;
- garantire maggiore certezza ed uniformità di
interpretazione attraverso l’introduzione di un set di
definizioni base, finora assenti;
- evitare divergenze nei recepimenti nazionali da parte dei
vari Stati membri che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto ma
gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi;
- garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato
dell'Unione siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore.
NOVITA’ PRINCIPALI
- Set di definizioni (articolo 2)
E’ stato inserito un set di definizioni finora assente. A
titolo meramente esemplificativo, si richiama l’importanza
dell’introduzione delle definizioni di immissione e messa a
disposizione sul mercato, sul mercato o di fabbricante e distributore
che nel corso degli anni avevano dato vita ad un acceso dibattito
interpretativo;
- Valutazione della sicurezza dei cosmetici
(articolo 10)
In passato non venivano specificate le informazioni che la valutazione
della sicurezza doveva contenere ora l’elemento cruciale del
nuovo testo è il chiarimento in merito alle informazioni che
devono essere contenute nella valutazione della sicurezza del prodotto
cosmetico.
- Notifica centralizzata (articolo 13)
Coerentemente con l’obiettivo di armonizzare
le diverse normative nazionali riguardanti la procedura di immissione
sul mercato si è prevista una notifica centralizzata e in
formato elettronico alla Commissione europea, contenente una serie di
informazioni stabilite. Al momento dell’immissione sul
mercato è previsto l’invio sempre alla Commissione
anche dell’etichetta e dell’eventuale fotografia
del prodotto.
- Sostanze CMR (articolo 15)
Finora le sostanze CMR 1 e 2 venivano automaticamente vietate nei
prodotti cosmetici. Le sostanze CMR 3 venivano vietate
finché il Comitato scientifico, sulla base dei dati relativi
all'esposizione, non concludesse che la sostanza in questione
è sicura ai fini dell'impiego nei prodotti cosmetici.
L’articolo 15 intende proporre un sistema di gestione del
rischio per le sostanze CMR 1A o 1B – ai sensi
dell’Allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 -
e 2 che consente, a condizioni estremamente severe l'impiego di tali
sostanze qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico
dei prodotti di consumo (SCCP).
- Nanomateriali (articolo 16)
Per i prodotti contenenti nanomateriali è prevista una
notifica contenente anche una serie d'informazioni circa gli stessi
nano materiali come la dimensione delle particelle e le
proprietà fisiche e chimiche, una stima della
quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il
profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di
esposizione ragionevolmente prevedibili che va presentata 6 mesi prima
dell’immissione sul mercato. Inoltre, nell'elenco degli
ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovrà
figurare chiaramente la presenza di nanomateriali.
Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione
metterà a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali
utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato.
- Etichettatura
Nell'etichetta dei cosmetici, non dovranno essere impiegati diciture,
denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno,
«che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o
funzioni che non possiedono». Come richiesto dai deputati del
Parlamento europeo, la Commissione dovrà anche stabilire un
piano d'azione, in cooperazione con gli Stati membri, riguardante le
dichiarazioni ("claims") figuranti sui cosmetici e fissare le
priorità per determinare criteri comuni che giustificano il
loro uso. Dovrà poi adottare un elenco di criteri comuni per
le dichiarazioni che possono essere utilizzate sui prodotti
cosmetici.
- Sorveglianza del mercato (articolo 22)
gli Stati membri dovranno anche realizzare i dovuti controlli su scala
adeguata dei prodotti e degli operatori economici, tramite la
documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test
fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati. Dovranno poi
vigilare sul rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione
e conferire alle autorità di vigilanza del mercato le
competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire loro
di espletare i loro compiti in modo adeguato. Infine, per contribuire a
semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne
l’efficienza, occorrerà inoltre garantire la
rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di
fornitura.
Consulta il Regolamento 1223/2009